Delitto di collusione in contrabbando e le accise (Il)
Prezzo
17,08 €
Tasse incluse
Oggetto del presente testo è l'analisi del reato di collusione per frodare la finanza, previsto dall'articolo 3 della Legge 9 dicembre 1941, n.1383. Tale norma dispone che: "il militare della Guardia di Finanza che commette una violazione delle leggi finanziarie costituente delitto, o collude con estranei per frodare la finanza, oppure si appropria o comunque distrae, a profitto proprio o di altri, valori o generi di cui egli, per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia l'amministrazione o la custodia o su cui eserciti la sorveglianza, soggiace alle pene previste dagli articoli 215-219 del Codice Penale Militare di Pace, ferme restando le sanzioni pecuniarie delle leggi speciali.
Leo Elements Font End
Panel Tool
Full Width
Boxed Large
Yes
No
Font Base
Font Heading
Font Slider
Font Senary
Font Septenary
Color Default